Art. 3.

      1. Dopo il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è aggiunto il seguente:

      «In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata in ciascuna Camera una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati o dei senatori, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».